Normativa Bio

La Normativa Europea


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE
8 marzo 2012 in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico


Normativa Europea

Il Regolamento Europeo di riferimento per le produzioni biologiche è il Regolamento (CE) n. 834/2007.
Gli applicativi di tale Regolamento sono il Regolamento (CE) n. 889/2008 e il Regolamento (CE) n. 1235/2008.
Con l'entrata in vigore del Reg. Ce 203/12 è possibile certificare il vino classificandolo come "Biologico" e non più come "da uve Biologiche".

L'elaborazione del vino biologico comporta l'uso di determinati prodotti e sostanze come additivi o coadiuvanti tecnologici a condizioni ben definite.
A questo scopo e sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio compiuto a livello dell'Unione sulla «Viticoltura ed enologia biologica: sviluppo di tecniche ecologicamente sostenibili e orientate alle richieste del consumatore per il miglioramento della qualità del vino biologico e per una normativa di riferimento basata su criteri scientifici» (noto anche come «Orwine»), l'uso di tali prodotti e sostanze deve essere autorizzato in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007
Determinati prodotti e sostanze, che sono utilizzati come additivi e coadiuvanti nelle pratiche enologiche a norma del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (5), sono ottenuti da materie prime di origine agricola. In questo caso le materie prime possono essere disponibili sul mercato in forma biologica.
Allo scopo di promuoverne la domanda sul mercato, è necessario dare la preferenza all'uso di additivi e di coadiuvanti ottenuti da materie prime provenienti dall'agricoltura biologica.

Le pratiche e le tecniche di vinificazione sono stabilite a livello Unionale dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalle sue norme di attuazione previste dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (6). L'utilizzo di queste pratiche e tecniche nella vinificazione biologica può non essere coerente con gli obiettivi e i principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare con i principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici, menzionati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto necessario introdurre restrizioni e limitazioni specifiche per determinati processi e pratiche enologiche. 

Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre in inganno quanto alla vera natura dei prodotti biologici devono essere esclusi dal processo di vinificazione di vino biologico. Questo vale per la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche enologiche modificano notevolmente la composizione del prodotto al punto da poter trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. Per gli stessi scopi, anche l'utilizzo o l'aggiunta di certe sostanze potrebbero trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico.
È pertanto appropriato vietare l'uso o l'aggiunta di tali sostanze nell'ambito di pratiche e trattamenti enologici biologici.

Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, i risultati dello studio Orwine hanno dimostrato che i vinificatori biologici dell'Unione già riescono a ridurre il tenore di anidride solforosa nei vini ottenuti da uve biologiche, rispetto al tenore massimo di anidride solforosa autorizzato per i vini non biologici. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di zolfo specifico per i vini biologici, che dovrebbe essere inferiore al tenore autorizzato nei vini non biologici.

I quantitativi necessari di anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, in particolare il suo tenore di zuccheri, di cui occorre tenere conto nel fissare i livelli massimi di anidride solforosa specifici per i vini biologici. 


La sintesi del perchè è "Meglio Bio"

Il vigneto
Devono essere presenti uve esclusivamente biologiche, ossia coltivate senza l’aiuto di sostanze chimiche ed organismi geneticamente modificati.

La vinificazione
Deve essere eseguita solo con processi e prodotti enologici autorizzati da un preciso regolamento.

Biologico Non Filtrato
La definizione di “vino biologico non filtrato” viene data da un organismo di certificazione specifico, che segue le normative imposte dalla Comunità Europea, e che controlla che il produttore rispetti tutte le normative, in tutte le fasi di realizzazione, dalla vigna alla bottiglia.
Il gusto del vino naturale non filtrato, prodotto da uva biologica e senza additivi, è deciso, vivo e vibrante. I vini naturali sono facilmente riconoscibili per le loro caratteristiche olfattive, dalle note fruttate e aromatiche che variano in base al tipo di territorio e alle tecniche di produzione. Hanno colori diversi, sono più o meno torbidi perché spesso non filtrati, e presentano vari livelli di acidità con lievi ossidazioni.

Per quanto riguarda i vigneti, è vietato l’utilizzo di:

  • Concimanti di sintesi
  • Diserbanti
  • Pesticidi
  • Fitofarmaci

E’ invece obbligatorio l’utilizzo di pratiche volte a garantire un’agricoltura sostenibile, come la rotazione delle colture ed il rovescio (interamente di apposite colture per aumentare la fertilità del terreno).
Anche le pratiche di vinificazione vera e propria sono sottoposte a regole molto severe, ed è assolutamente vietato l’uso di coadiuvanti o additivi chimici.

Anidride Solforosa
I livelli di anidride solforosa del vino biologico imbottigliato non possono superare:
-100 mg/l per quanto riguarda i vini rossi.
-150 mg/l per quanto riguarda i bianchi.
In pratica tutta la produzione del vino viene attentamente controllata e tracciata e, solo dopo attente verifiche, quest’ultimo sarà certificato come biologico e potrà riportare il logo autorizzato sull’etichetta.

Il Vino biologico: è davvero migliore?
Molti consumatori stanno cominciando a preferire il vino biologico perché:

  • Le aziende che producono vino biologico sono molto controllate e devono rispettare normative severe. Di conseguenza i consumatori si sentono più sicuri.
  • L’impatto ambientale delle coltivazioni di uve biologiche è molto minore rispetto alle altre non biologiche, quindi coloro che amano l’ambiente preferiscono comperare vino biologico.
  • Produrre questo tipo di vino è più “faticoso”, quindi si da per scontato che, un’azienda pronta ad investire in questo tipo di prodotto, sia trasportata da una vera passione, magari non riscontrabile in altre.
  • Per quanto riguarda il gusto e le tipicità del vino, la coltivazione biologica delle vigne porta in cantina delle uve che “parlano” del loro luogo di provenienza, grazie all’equilibrio perfetto che hanno raggiunto con le terre in cui sono state coltivate e, una volta in cantina, l’utilizzo di prodotti adiuvanti ridotti al minimo, ci regala un vino in cui le caratteristiche specifiche del vitigno risultano il più intatte possibile.


Tutto questo sta a significare che il vino biologico è un vino più “autentico”? Sicuramente sì.
Barone Piraino propone vini e oli biologici eccellenti, alcuni dei quali non filtrati e vale sicuramente la pena provarli. Buona degustazione.