Certificazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER ETICHETTE DI PRODOTTI BIOLOGICI

-BIOAGRICERT-

Le etichette si intendono approvate in conformità al Reg. CE 834/07; si raccomanda di prendere visione di quanto indicato nel testo in quanto lo stesso costituisce parte integrante della presente dichiarazione di conformità

Copia della presente e-mail con gli annessi allegati è conservata presso gli archivi della Bioagricert; si raccomanda di conservarne copia anche presso i vostri.

La dichiarazione di conformità rilasciata da Bioagricert è inerente agli elementi disciplinati dal Reg. CE 834/2007 e non alla totalità delle indicazioni con cui il prodotto bio viene presentato che sono da considerare sotto la diretta responsabilità dell’operatore.

Le etichette dichiarate conformi possono essere apposte sull’imballo di un prodotto alimentare solo se lo stesso è regolarmente certificato come biologico.

USO DI TERMINI RIFERITI ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Un alimento riporta i termini riferiti al metodo di produzione biologico quando:

1. nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle normative di produzione biologica vigenti. In particolare il termine “biologico” in qualsiasi lingua tradotto, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali "bio" e "eco", possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni delle normative di produzione biologica vigenti;

2. i termini di cui al punto 1 non vanno utilizzati in alcun luogo e in nessuna lingua, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni delle normative di produzione biologica vigenti, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica;

3. i termini di cui al punto 1 non vanno utilizzati in alcun luogo e in nessuna lingua, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle normative vigenti sugli OGM;

4. nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni delle normative di produzione biologica vigenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La dichiarazione di conformità delle etichette da parte di Bioagricert in conformità al Reg. CE 834/07 è inerente ai seguenti aspetti:

1. uso del termine biologico in etichetta (nella denominazione di vendita, nella lista degli ingredienti, …) ed indicazione di conformità al metodo di produzione (prodotto: biologico, con ingredienti biologici, in conversione);

2. riferimenti al controllo (apposizione del Codice dell’Organismo, Codice dell’Operatore,) e uso del logo dell’organismo di certificazione di proprietà di Bioagricert s.r.l.;

3. lista degli ingredienti, indicazione della conformità degli stessi;

4. uso del logo comunitario per i prodotti biologici e riferimento all’origine del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole (biologiche e non biologiche). Il logo di produzione biologica dell'UE, ove presente, è approvato a condizione del soddisfacimento del Reg. CE 889/08, allegato XI; si precisa inoltre che per consentire l’indicazione dell’origine con cognizione di causa (es: Agricoltura Italia, Agricoltura UE, Agricoltura UE/non UE) l’operatore dovrà richiedere ai propri fornitori di dichiarare l’origine dei prodotti forniti, intendendo per origine i luoghi di coltivazione/allevamento delle materie prime;

5. indicazioni relative all’Operatore assoggettato al controllo (ragione sociale); descrizione del metodo di produzione: (es. l’agricoltura biologica non ammette l’uso di OGM, di fitofarmaci di sintesi chimica, ecc…).

ESCLUSIONI
La rispondenza a tutti gli aspetti normativi non rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07 è sotto la totale responsabilità dell’Operatore. Tra gli aspetti non rientranti nel campo di applicazione dell’approvazione, si sottolineano, a titolo di esempio:

1. la denominazione (descrizione) del prodotto. Es. “olio extravergine di oliva”: la rispondenza del prodotto ai requisiti di legge per qualificare l’olio come extravergine è sotto la totale responsabilità dell’Operatore;

2. la presenza di loghi di altri Organismi e/o di Associazioni (es. logo della AIC Associazione Italiani Celiaci; logo della Kosher, logo di Soil Association, logo di Demeter ecc.), dovranno essere autorizzati dai soggetti titolari dei loghi;

3. altre indicazioni poste in etichetta rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 1169/11. Le aziende interessate infatti sono libere di realizzare le loro etichette nel rispetto dei principi stabiliti dal citato regolamento ed il controllo sul rispetto di detti principi attiene all’ attività di vigilanza degli organi competenti”.

Dott.ssa Valentina Stuto

Bioagricert srl Unipersonale
Under the direction and coordination of Global ID Inc.

Sede Regionale Sicilia
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